Art. 7.
               Funzioni delle aziende sanitarie locali
    1.  Le  aziende  sanitarie  locali  (ASL)  assicurano, secondo la
normativa  vigente  e  secondo  le  modalita'  individuate  nei piani
attuativi aziendali, nei programmi delle attivita' territoriali e nei
piani  di  zona,  le  attivita'  sanitarie  a  rilievo  sociale  e le
prestazioni    ad   elevata   integrazione   sanitaria   garantendone
l'integrazione,  su  base  distrettuale,  con  le attivita' sociali a
rilievo  sanitario di competenza dei comuni, e mettono a disposizione
le  professionalita'  sanitarie  per l'espletamento delle funzioni di
vigilanza di cui all'Art. 26.
    2.  E' trasferita alle ASL, ai sensi della legge 4 marzo 1987, n.
88  (Provvedimenti  a favore dei tubercolotici), l'assegnazione delle
indennita'   spettanti   ai  cittadini  affetti  da  tubercolosi  non
assistiti dall'istituto nazionale previdenza sociale (INPS).