Art. 7. Funzioni delle aziende sanitarie locali 1. Le aziende sanitarie locali (ASL) assicurano, secondo la normativa vigente e secondo le modalita' individuate nei piani attuativi aziendali, nei programmi delle attivita' territoriali e nei piani di zona, le attivita' sanitarie a rilievo sociale e le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria garantendone l'integrazione, su base distrettuale, con le attivita' sociali a rilievo sanitario di competenza dei comuni, e mettono a disposizione le professionalita' sanitarie per l'espletamento delle funzioni di vigilanza di cui all'Art. 26. 2. E' trasferita alle ASL, ai sensi della legge 4 marzo 1987, n. 88 (Provvedimenti a favore dei tubercolotici), l'assegnazione delle indennita' spettanti ai cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall'istituto nazionale previdenza sociale (INPS).