Art. 2.
                        B e n e f i c i a r i
    1. Possono richiedere i contributi:
      a) i comuni, in forma singola od associata;
      b) le province;
      c) le  aziende sanitarie territoriali, le aziende ospedaliere e
le aziende universitarie di ricerca;
      d) le  associazioni  iscritte all'albo delle associazioni degli
immigrati   di  cui  all'Art.  5,  comma  3,  della  legge  regionale
10 settembre  1990,  n.  46  (Istituzione  dell'ente  regionale per i
problemi  dei  migranti), ovvero iscritte al registro di cui all'Art.
52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
(Regolamento  recante  norme  di  attuazione  del  testo  unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'Art. 1, comma 6, del
decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286), in seguito denominate
«Associazioni».