Art. 2. B e n e f i c i a r i 1. Possono richiedere i contributi: a) i comuni, in forma singola od associata; b) le province; c) le aziende sanitarie territoriali, le aziende ospedaliere e le aziende universitarie di ricerca; d) le associazioni iscritte all'albo delle associazioni degli immigrati di cui all'Art. 5, comma 3, della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 (Istituzione dell'ente regionale per i problemi dei migranti), ovvero iscritte al registro di cui all'Art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'Art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), in seguito denominate «Associazioni».