Art. 3. Spese ammissibili 1. Nell'ambito delle attivita' previste ai sensi di legge, sono ammissibili le spese, da sostenere successivamente alla presentazione della domanda, di seguito indicate: a) le spese afferenti i progetti di sostegno. agli immigrati extra comunitari per l'accesso ai servizi abitativi, sociali, scolastici ed iniziative di formazione civica; b) le spese afferenti ai progetti di mediazione nelle scuole, di promozione delle attivita' delle associazioni degli immigrati e di valorizzazione della lingua e della cultura di origine; c) le spese afferenti i progetti di mediazione culturale in ambito sanitario, anche mirati alla realizzazione di un osservatorio regionale; d) le spese afferenti le iniziative per una civile convivenza, campagne di informazione dirette agli immigrati ed ai cittadini locali e corsi di educazione civica promossi da associazioni ed enti locali; e) le spese afferenti le convenzioni dei beneficiari di cui all'Art. 2, comma 1, lettere a) e b), con associazioni, enti ed istituzioni operanti nel privato sociale. 2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), qualora siano di iniziativa di soggetti pubblici, possono essere attuati: a) nel caso di interventi di cui al comma 1, lettera a), dai comuni, in forma singola od associata; b) nel caso di interventi di cui al comma 1, lettera b), dalle province; c) nel caso di interventi di cui al comma 1, lettera e), dalle aziende sanitarie territoriali, dalle aziende ospedaliere e dalle aziende universitarie di ricerca. 3. Non sono ammesse le spese per: a) interessi bancari, imposte e tasse; b) fideiussioni; c) personale, ad eccezione di quello con contratto di somministrazione lavoro, con contratto di lavoro a progetto, con contratto di lavoro a tempo determinato e di quello con incarico esterno per consulenze, con indicazione della prestazione, del periodo, della durata in ore, del corrispettivo orario; d) rimborsi forfettari di spesa.