Art. 4. Misure del contributo 1. Il contributo complessivo annuale a favore dei comuni e' concesso in misura non superiore all`80% della spesa ammissibile relativa ai progetti presentati. 2. Il contributo complessivo annuale a favore delle province e' concesso in misura non superiore all'80% della spesa ammissibile relativa ai progetti presentati. 3. Il contributo complessivo annuale a favore delle aziende sanitarie territoriali, le aziende ospedaliere e le aziende universitarie di ricerca e' concesso nella misura massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile. 4. Il contributo complessivo annuale a favore delle associazioni e' concesso nella misura massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile. 5. Gli interventi di particolare valore sociale possono essere finanziati fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile. 6. Sono considerati di particolare valore sociale gli interventi rinnovativi che comportino cambiamenti significativi in materia di integrazione sociale, nonche' gli interventi riproducibili in altri ambiti territoriali e sociali.