Art. 4.
                        Misure del contributo
    1.  Il  contributo  complessivo  annuale  a  favore dei comuni e'
concesso  in  misura  non  superiore  all`80% della spesa ammissibile
relativa ai progetti presentati.
    2.  Il  contributo complessivo annuale a favore delle province e'
concesso  in  misura  non  superiore  all'80% della spesa ammissibile
relativa ai progetti presentati.
    3.  Il  contributo  complessivo  annuale  a  favore delle aziende
sanitarie   territoriali,   le   aziende  ospedaliere  e  le  aziende
universitarie  di  ricerca  e' concesso nella misura massima dell'80%
della spesa ritenuta ammissibile.
    4.  Il contributo complessivo annuale a favore delle associazioni
e'  concesso  nella  misura  massima  dell'80%  della  spesa ritenuta
ammissibile.
    5.  Gli  interventi  di particolare valore sociale possono essere
finanziati fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile.
    6.  Sono considerati di particolare valore sociale gli interventi
rinnovativi  che  comportino  cambiamenti significativi in materia di
integrazione  sociale,  nonche' gli interventi riproducibili in altri
ambiti territoriali e sociali.