Art. 5. Modalita' di presentazione delle domande 1. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate al servizio per politiche della pace, della solidarieta' e dell'associazionismo (in seguito denominato «Servizio») entro il 1° marzo di ogni anno. 2. Le domande sono sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredate dalla seguente documentazione: a) una relazione illustrativa del progetto con il programma delle attivita' da intraprendere nell'ambito del progetto stesso; b) un quadro analitico delle spese previste per l'attuazione del progetto, con specifica individuazione delle spese relative a ciascuna delle categorie elencate all'Art. 3; c) l'indicazione delle quote di risorse proprie del soggetto richiedente, messe a disposizione per la copertura delle spese previste per l'attuazione del progetto; d) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, relativa agli altri benefici eventualmente richiesti od ottenuti per il medesimo progetto o per singole attivita' programmate nell'ambito del progetto stesso.