Art. 5.
              Modalita' di presentazione delle domande
    1.  Le  domande per la concessione dei contributi sono presentate
al   servizio   per   politiche  della  pace,  della  solidarieta'  e
dell'associazionismo  (in  seguito  denominato  «Servizio»)  entro il
1° marzo di ogni anno.
    2.  Le  domande  sono  sottoscritte dal legale rappresentante del
soggetto richiedente e corredate dalla seguente documentazione:
      a) una  relazione  illustrativa  del  progetto con il programma
delle attivita' da intraprendere nell'ambito del progetto stesso;
      b) un  quadro  analitico  delle spese previste per l'attuazione
del  progetto,  con  specifica  individuazione delle spese relative a
ciascuna delle categorie elencate all'Art. 3;
      c) l'indicazione  delle  quote  di risorse proprie del soggetto
richiedente,  messe  a  disposizione  per  la  copertura  delle spese
previste per l'attuazione del progetto;
      d) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto  richiedente,  relativa  agli  altri  benefici eventualmente
richiesti  od  ottenuti  per  il  medesimo  progetto  o  per  singole
attivita' programmate nell'ambito del progetto stesso.