Art. 6. Criteri per il riparto delle risorse 1. I contributi verranno concessi secondo il seguente ordine di priorita': a) ai beneficiari di cui all'Art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), qualora gli stessi dichiarino di avvalersi delle associazioni, nonche' di enti ed istituzioni operanti nel privato sociale, mediante la stipula di convenzioni; b) ai beneficiari di cui all'Art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) non convenzionati; c) ai beneficiari di cui all'Art. 2, comma 1, lettera d). 2. Nel valutare le priorita' tra le domande presentate dai beneficiari di cui al comma 1, lettera a), si tiene conto dei progetti che assicurano continuita' alle attivita' degli anni precedenti, nonche' della percentuale di immigrati presente sul territorio su cui insiste il beneficiario.