Art. 6.
                Criteri per il riparto delle risorse
    1.  I  contributi verranno concessi secondo il seguente ordine di
priorita':
      a) ai  beneficiari di cui all'Art. 2, comma 1, lettere a), b) e
c),  qualora  gli  stessi dichiarino di avvalersi delle associazioni,
nonche' di enti ed istituzioni operanti nel privato sociale, mediante
la stipula di convenzioni;
      b) ai  beneficiari di cui all'Art. 2, comma 1, lettere a), b) e
c) non convenzionati;
      c) ai beneficiari di cui all'Art. 2, comma 1, lettera d).
    2.  Nel  valutare  le  priorita'  tra  le  domande presentate dai
beneficiari  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  si tiene conto dei
progetti   che  assicurano  continuita'  alle  attivita'  degli  anni
precedenti,  nonche'  della  percentuale  di  immigrati  presente sul
territorio su cui insiste il beneficiario.