Art. 7.
      Modalita' di erogazione dei contributi e rendicontazione
    1.  I  contributi  concessi  sono  erogati in via anticipata, con
apposito  decreto,  sino  alla  misura  dell'80%  dell'importo totale
all'avvio  delle  attivita',  attestato con dichiarazione a firma del
funzionario  responsabile  di  cui  all'Art. 42, comma 1, della legge
regionale  20 marzo  2000,  n.  7  o,  negli  altri  casi, del legale
rappresentante del soggetto beneficiario.
    2.   Il  saldo  del  contributo  e'  corrisposto  contestualmente
all'approvazione  del  rendiconto  presentato  al  servizio, entro il
termine  fissato nel decreto di erogazione di cui al comma 1, secondo
le  modalita'  previste  dagli articoli 42 e 43 della legge regionale
20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.
    3. I soggetti beneficiari di cui all'Art. 2, comma 1, lettera d),
unitamente  alla  documentazione  di  cui  al  comma 2, sono tenuti a
trasmettere  al  servizio una relazione sullo stato di attuazione del
progetto  da  cui  si  evinca  il  numero di utenti coinvolti e delle
attivita'   svolte   in  loro  favore,  nonche'  la  tipologia  degli
interventi stessi.
    4.  Nel  caso  di  parziale  realizzazione del progetto ammesso a
contributo   si   procede  alla  proporzionale  rideterminazione  del
contributo concesso.
    5.  Qualora  le  attivita'  oggetto  del  contributo  non vengano
avviate   entro   sei  mesi  dalla  data  della  comunicazione  della
concessione  del  contributo,  si  procede  alla revoca del medesimo,
salvo  proroga che puo' essere concessa su motivata richiesta a firma
dei soggetti di cui al comma 1.
    6.  In  caso  di  incompletezza,  irregolarita'  o  assenza della
documentazione    relativa   ai   contributi   erogati   oggetto   di
rendicontazione,  il  servizio provvede alla revoca del contributo ed
al recupero della somma erogata.