Art. 9.
                        Ispezioni e controlli
    1.  Ai sensi dell'Art. 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n.
7, durante lo svolgimento delle iniziative ed entro dodici mesi dalla
data   di  presentazione  della  rendicontazione,  il  servizio  puo'
disporre  ispezioni e controlli presso i soggetti beneficiari al fine
di  verificare  il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento
di  concessione,  nonche'  la  veridicita'  e  la  regolarita'  delle
dichiarazioni prodotte.
    2.  I  soggetti  preposti  ai controlli hanno libero accesso alla
documentazione relativa alle attivita' realizzate con il contributo.