Art. 9. Ispezioni e controlli 1. Ai sensi dell'Art. 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, durante lo svolgimento delle iniziative ed entro dodici mesi dalla data di presentazione della rendicontazione, il servizio puo' disporre ispezioni e controlli presso i soggetti beneficiari al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, nonche' la veridicita' e la regolarita' delle dichiarazioni prodotte. 2. I soggetti preposti ai controlli hanno libero accesso alla documentazione relativa alle attivita' realizzate con il contributo.