Art. 12. Partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali 1. L'azienda pubblica di servizi alla persona fa parte del sistema regionale integrato gli interventi e dei servizi sociali e partecipa alla programmazione zonale. 2. Il comune e gli altri enti pubblici della zona socio-sanitaria nella quale ha sede legale l'azienda pubblica di servizi alla persona si avvalgono direttamente, sulla base di contratti di servizio, delle prestazioni della stessa con riguardo alle sue finalita' statutarie, nell'ambito della programmazione e della gestione degli interventi previsti nei piani di zona ed in generale nell'ambito dei servizi sociali garantiti. 3. L'azienda pubblica di servizi alla persona utilizza le proprie risorse e rendite patrimoniali al fine di fornire ai comuni e agli altri enti pubblici della zona in cui ha sede legale servizi che realizzano il miglior rapporto tra qualita' e costi.