Art. 12.
       Partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali
    1.  L'azienda  pubblica  di  servizi  alla  persona  fa parte del
sistema  regionale  integrato  gli interventi e dei servizi sociali e
partecipa alla programmazione zonale.
    2. Il comune e gli altri enti pubblici della zona socio-sanitaria
nella quale ha sede legale l'azienda pubblica di servizi alla persona
si avvalgono direttamente, sulla base di contratti di servizio, delle
prestazioni  della stessa con riguardo alle sue finalita' statutarie,
nell'ambito  della  programmazione  e della gestione degli interventi
previsti  nei  piani  di  zona ed in generale nell'ambito dei servizi
sociali garantiti.
    3. L'azienda pubblica di servizi alla persona utilizza le proprie
risorse  e  rendite  patrimoniali al fine di fornire ai comuni e agli
altri  enti  pubblici  della  zona  in cui ha sede legale servizi che
realizzano il miglior rapporto tra qualita' e costi.