Art. 13.
                 Forme di autonomia e organizzazione
    1.  L'azienda  pubblica  di  servizi alla persona ha personalita'
giuridica  di  diritto  pubblico,  e'  dotata di un proprio statuto e
propri   regolamenti   interni   che   ne  garantiscono  l'autonomia,
contabile,  tecnica e gestionale. Essa gode di un proprio patrimonio,
di autonomia finanziaria basata sulle entrate derivanti dalle rendite
del  patrimonio, da liberalita', dal corrispettivo per i servizi resi
e dai trasferimenti di enti pubblici o privati.
    2.  All'azienda  pubblica  di servizi alla persona si applicano i
principi   relativi  alla  distinzione  tra  poteri  di  indirizzo  e
programmazione e poteri di gestione.
    3. L'azienda pubblica per i servizi alla persona opera nel quadro
dei  piani  regionali  e  della  programmazione zonale, informando la
propria  organizzazione  ed  attivita'  ai  principi  di  efficienza,
efficacia,  economicita'  e  trasparenza, con obbligo del pareggio di
bilancio  da  perseguire  attraverso  l'equilibrio  dei  costi  e dei
ricavi.