Art. 13. Forme di autonomia e organizzazione 1. L'azienda pubblica di servizi alla persona ha personalita' giuridica di diritto pubblico, e' dotata di un proprio statuto e propri regolamenti interni che ne garantiscono l'autonomia, contabile, tecnica e gestionale. Essa gode di un proprio patrimonio, di autonomia finanziaria basata sulle entrate derivanti dalle rendite del patrimonio, da liberalita', dal corrispettivo per i servizi resi e dai trasferimenti di enti pubblici o privati. 2. All'azienda pubblica di servizi alla persona si applicano i principi relativi alla distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione. 3. L'azienda pubblica per i servizi alla persona opera nel quadro dei piani regionali e della programmazione zonale, informando la propria organizzazione ed attivita' ai principi di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza, con obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.