Art. 14.
Funzioni della Regione e controlli dei comuni sulle aziende pubbliche
                       di servizi alla persona
    1.  Lo  statuto  e  le  modifiche  dello  statuto  concernenti il
mutamento  delle finalita', la trasformazione, la costituzione di una
azienda  pubblica  di  servizi  alla  persona a seguito di fusione ai
sensi  dell'art.  28, sono approvati con decreto del Presidente della
giunta  regionale,  previo  parere del comune ove l'azienda ha la sua
sede  legale,  che  deve  pronunciarsi  entro  sessanta  giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine, il Presidente della giunta regionale
puo' decidere anche in sua assenza, per l'esigenza di una definizione
del procedimento.
    2. Il comune nel quale l'azienda pubblica di servizi alla persona
ha la sua sede legale:
      a) esercita la vigilanza ed il controllo sull'azienda;
      b) adotta   atti  di  indirizzo,  nel  rispetto  dell'autonomia
gestionale,  per  il  perseguimento  degli  scopi  e  degli obiettivi
fissati   dalla   programmazione  zonale  nelle  specifiche  aree  di
intervento;
      c) approva  il  regolamento di organizzazione e di contabilita'
dell'azienda;
      d) approva le modifiche statutarie non concernenti il mutamento
delle finalita'.
    3.  L'azienda  pubblica  di  servizi  alla  persona trasmette per
conoscenza  alla  Regione  le  modifiche statutarie diverse da quelle
indicate  al comma 1, contestualmente alla trasmissione effettuata al
comune per l'approvazione.
    4. L'azienda pubblica di servizi alla persona approva il bilancio
economico   preventivo  annuale,  il  bilancio  economico  preventivo
pluriennale ed il bilancio di esercizio, e li trasmette al comune nel
termine  di  dieci  giorni  dall'avvenuta  approvazione.  In  caso di
mancata  approvazione  ditali  atti,  il  comune,  previa  diffida ad
adempiere  entro  un congruo termine, nomina un commissario "ad acta"
per la loro predisposizione ed approvazione.
    5.  Nell'ambito  dei  poteri  di  vigilanza di cui al comma 2, il
comune nel quale l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua
sede  legale puo' sciogliere, previa diffida, gli organi dell'azienda
e  puo'  nominare  un  commissario qualora gli amministratori di essa
compiano  gravi  violazioni  di legge, di statuto o di regolamento, o
qualora   si   riscontrino   gravi   irregolarita'   nella   gestione
amministrativa  e patrimoniale ovvero casi di irregolare costituzione
dell'organo  di  governo,  nonchÕ  in  caso  di  accertata  protratta
inattivita' dell'azienda pubblica di servizi alla persona. Gli organi
dell'azienda   sono   ricostituiti   entro   novanta   giorni   dallo
scioglimeno.
    6,  L'azienda pubblica di servizi alla persona puo' partecipare a
societa' o a fondazioni di diritto privato, ovvero a consorzi di enti
locali,  aventi  finalita'  affini  agli scopi statutari dell'azienda
stessa.
    7.  Gli  atti di partecipazione di cui al comma 6, possono essere
compiuti  solo  previa comunicazione al comune ove l'azienda pubblica
di  servizi  alla persona ha la sua sede legale e non prima di trenta
giorni dalla comunicazione.
    8.  Parimenti, gli atti di alienazione o trasferimento a terzi di
diritti  reali  di  valore  supriore  ad  Euro  50.000,00 relativi ad
immobili  dell'azienda  pubblica  di  servizi alla persona ovvero gli
atti  di  alienazione  o  trasferimento  a  terzi di diritti reali di
valore complessivamente superiore ad Euro 10.000,00 relativi a titoli
dell'azienda stessa possono essere compiuti solo previa comunicazione
al  comune ove essa ha la sua sed legale e non prima di trenta giorni
dalla comunicazione.
    9.  Il  comune,  nei casi di cui i commi 7 e 8, nei trenta giorni
successivi   alla   comunicazione,   puo'  chiedere  chiarimenti.  La
richiesta  di  chiarimenti  interrompe  i  termini.  Nelle  more  dei
chiarimenti  le  aziende  dei  servizi  pubblici  alla persona devono
astenersi  da  assumere  gli  atti interessati. Le aziende di servizi
pubblici  alla persona devono altresi' astenersi da assumere gli atti
interessati in caso di atto motivato di dissenso del comune.