Art. 16. Regolamento di organizzazione 1. L'azienda pubblica' di servizi alla persona adotta il proprio regolamento di organizzazione che disciplina: a) l'articolazione della struttura organizzativa; b) i requisiti e le modalita' di assunzione del personale, nel rispetto di quanto previsto in materia di contratti collettivi; c) gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi di governo aziendali; d) ogni altra funzione organizzativa.