Art. 16.
                    Regolamento di organizzazione
    1.  L'azienda pubblica' di servizi alla persona adotta il proprio
regolamento di organizzazione che disciplina:
      a) l'articolazione della struttura organizzativa;
      b) i  requisiti e le modalita' di assunzione del personale, nel
rispetto di quanto previsto in materia di contratti collettivi;
      c) gli  emolumenti  spettanti  ai  componenti  degli  organi di
governo aziendali;
      d) ogni altra funzione organizzativa.