Art. 18. P r e s i d e n t e 1. Il presidente e' il legale rappresentante dell'azienda pubblica di servizi alla persona e lo rappresenta in giudizio, previa autorizzazione del coniglio di amministrazione. Le funzioni del presidente sono definite nello statuto. 2. Il presidente viene eletto in seno al consiglio di amministrazione, fra i membri designati dal comune. 3. Lo statuto disciplina le modalita' di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. 4. Quanto disposto dal comma 2 non viene applicato qualora il comune in cui l'azienda pubblica di servizi alla persona ha sede legale decida di rinunciare alla nomina del presidente.