Art. 18.
                         P r e s i d e n t e
    1.   Il  presidente  e'  il  legale  rappresentante  dell'azienda
pubblica di servizi alla persona e lo rappresenta in giudizio, previa
autorizzazione  del  coniglio  di  amministrazione.  Le  funzioni del
presidente sono definite nello statuto.
    2.   Il   presidente   viene  eletto  in  seno  al  consiglio  di
amministrazione, fra i membri designati dal comune.
    3.  Lo  statuto  disciplina  le  modalita'  di  sostituzione  del
presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
    4.  Quanto  disposto  dal  comma 2 non viene applicato qualora il
comune  in  cui  l'azienda  pubblica  di servizi alla persona ha sede
legale decida di rinunciare alla nomina del presidente.