Art. 19. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'azienda pubblica di servizi alla persona. 2. Il consiglio di amministrazione e' composto da almeno tre amministratori cosi' individÂȘati: a) almeno due nominati dai comune nel quale l'azienda ha la propria sede legale; b) almeno uno nominato dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto. 3. Qualora l'azienda pubblica di servizi alla persona abbia tra i propri organi l'assenblea, i membri del consiglio di amministrazione sono almeno cinque, uno dei quali e' designato dall'assemblea. 4. In ogni caso, qualunque sia il numero dei membri del consiglio di amministrazione previsto dallo statuto, il comune nel quale l'azienda pub1lica di servizi alla persona ha la sua sede legale nomina la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione. 5. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto ed in particolare: a) l'elezione del presidente; b) la nomina del direttore; c) la definizione di obiettivi, priorita', piani e programmi per l'azione amministrativa e la gestione in coerenza con la programmazione zonale del sistema integrato dei servizi; d) l'individuazione e assegnzione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie agli organi didirezione per il perseguimento dei fini istituzionali; e) l'approvazione dei bilanci e del conto economico; f) la dismissione e l'acquisto dei beni immobili; g) la verifica dell'azione anministrativa e della gestione e dei relativi risultati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti; h) l'adozione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni.