Art. 19.
                    Consiglio di amministrazione
    1.  Il consiglio di amministrazione e' l'organo di indirizzo e di
verifica   dell'azione   amministrativa   e  gestionale  dell'azienda
pubblica di servizi alla persona.
    2.  Il  consiglio  di  amministrazione  e' composto da almeno tre
amministratori cosi' individÂȘati:
      a) almeno  due  nominati  dai  comune nel quale l'azienda ha la
propria sede legale;
      b) almeno  uno  nominato  dai  fondatori o dai loro discendenti
ovvero  da  soggetti  rappresentativi  degli  originari interessi dei
fondatori,  o,  in  mancanza,  da  soggetti  individuati  secondo  le
previsioni dello statuto.
    3. Qualora l'azienda pubblica di servizi alla persona abbia tra i
propri  organi l'assenblea, i membri del consiglio di amministrazione
sono almeno cinque, uno dei quali e' designato dall'assemblea.
    4. In ogni caso, qualunque sia il numero dei membri del consiglio
di  amministrazione  previsto  dallo  statuto,  il  comune  nel quale
l'azienda  pub1lica  di  servizi  alla  persona ha la sua sede legale
nomina la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.
    5.   Il   consiglio   di  amministrazione  esercita  le  funzioni
attribuite dallo statuto ed in particolare:
      a) l'elezione del presidente;
      b) la nomina del direttore;
      c) la  definizione  di  obiettivi, priorita', piani e programmi
per  l'azione  amministrativa  e  la  gestione  in  coerenza  con  la
programmazione zonale del sistema integrato dei servizi;
      d) l'individuazione   e   assegnzione   delle   risorse  umane,
materiali  ed  economico-finanziarie  agli  organi didirezione per il
perseguimento dei fini istituzionali;
      e) l'approvazione dei bilanci e del conto economico;
      f) la dismissione e l'acquisto dei beni immobili;
      g) la  verifica  dell'azione  anministrativa e della gestione e
dei relativi risultati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
      h) l'adozione  delle  modifiche  statutarie  e  dei regolamenti
interni.