Art. 20. Ineleggibilita' ed incompatibilita' degli amministratori 1. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione: a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo' quanto disposto dall'art. 166, comma 2 del codice penale; b) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentiva o a liberta' vigilata; c) coloro che sono stati dichiarati inadempienti dall'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarita' che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione; d) chi abbia lite pendente con l'azienda pubblica di servizi alla persona o abbia debiti liquidi verso essa e sia in mora di pagamento; nonchÕ i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attivita' concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda pubblica di servizi alla persona. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di chi e' stato condannato con sentenza passata in giudicato e di chi e' stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se e' concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 179 del codice penale o dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali). 3. La carica di presidente o di componente del consiglio di amministrazione e' incompatibila con la carica di: a) presidente, assessore e consigliere della Regione; b) presidente e assessore della provincia; c) sindaco, assessore comunale, conigliere comunale, amministratore dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali, nonchÕ presidente o assessore di comunita' montana, con riferimento al comune sede legale dell'azienda; d) direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario, coordinatore dei servizi sociali dell'azienda unita' sanitaria locale di riferimento, dirigente del comune gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali del territorio ove l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale; e) amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistano rapporti economici o di consulenza con l'azienda pubblica di servizi alla persona e di strutture che svolgono attivita' concorrenziale con la stessa; f) dirigente regionale per l'azienda pubblica di servizi alla persona di cui all'art. 32.