Art. 20.
      Ineleggibilita' ed incompatibilita' degli amministratori
    1.   Non   possono   essere  nominati  membri  del  consiglio  di
amministrazione:
      a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a
pena  detentiva  non  inferiore  a  due  anni per delitto non colposo
ovvero  a  pena  detentiva  non  inferiore a sei mesi per delitto non
colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri  o  violazione  dei  doveri inerenti ad una pubblica funzione,
salvo' quanto disposto dall'art. 166, comma 2 del codice penale;
      b) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentiva o
a liberta' vigilata;
      c) coloro  che  sono stati dichiarati inadempienti dall'obbligo
della  presentazione dei conti o responsabili delle irregolarita' che
cagionarono  il  diniego di approvazione dei conti resi e non abbiano
riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
      d) chi  abbia  lite  pendente con l'azienda pubblica di servizi
alla  persona  o  abbia  debiti  liquidi  verso essa e sia in mora di
pagamento;  nonchÕ  i  titolari, i soci illimitatamente responsabili,
gli  amministratori,  i  dipendenti con potere di rappresentanza o di
coordinamento  di  imprese esercenti attivita' concorrenti o comunque
connesse ai servizi dell'azienda pubblica di servizi alla persona.
    2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei confronti
di chi e' stato condannato con sentenza passata in giudicato e di chi
e'  stato  sottoposto  a  misura  di  prevenzione  con  provvedimento
definitivo,  se  e' concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 179
del  codice  penale  o dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327
(Norme in materia di misure di prevenzione personali).
    3.  La  carica  di  presidente  o  di componente del consiglio di
amministrazione e' incompatibila con la carica di:
      a) presidente, assessore e consigliere della Regione;
      b) presidente e assessore della provincia;
      c) sindaco,    assessore    comunale,    conigliere   comunale,
amministratore    dell'ente   gestore   istituzionale   dei   servizi
socio-assistenziali,  nonchÕ  presidente  o  assessore  di  comunita'
montana, con riferimento al comune sede legale dell'azienda;
      d) direttore   generale,  direttore  amministrativo,  direttore
sanitario,  coordinatore  dei  servizi  sociali  dell'azienda  unita'
sanitaria   locale  di  riferimento,  dirigente  del  comune  gestore
istituzionale  dei  servizi  socio-assistenziali  del  territorio ove
l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale;
      e) amministratore  e  dirigente  di  enti  o  organismi con cui
sussistano  rapporti economici o di consulenza con l'azienda pubblica
di  servizi  alla  persona  e  di  strutture  che  svolgono attivita'
concorrenziale con la stessa;
      f) dirigente  regionale  per l'azienda pubblica di servizi alla
persona di cui all'art. 32.