Art. 21. Collegio dei revisori 1. Lo statuto prevede e disciplina un collegio di revisori composto da tre membri, di cui due nominati dal comune in cui ha sede l'azienda pubblica di servizi alla persona ed uno dal consiglio d amministrazione, se il bilancio dell'ente supera come importo complessivo il valore di Euro 2.000.000,00. 2. Lo statuto puo' prevedere un solo revisore, nominato dal comune, se il bilancio e' inferiore al valore di Euro 2.000.000,00. 3. I revisori sono scelti tra gli iscritti al registro nazionale dei revisori contabili. 4. Lo statuto puo' prevedere che funzioni del collegio dei revisori dell'azienda pubblica di servizi alla persona siano svolte dal collegio dei revisori operante nel comune ove l'azienda ha la sua sede legale.