Art. 21.
                        Collegio dei revisori
    1.  Lo  statuto  prevede  e  disciplina  un  collegio di revisori
composto da tre membri, di cui due nominati dal comune in cui ha sede
l'azienda  pubblica  di  servizi  alla persona ed uno dal consiglio d
amministrazione,   se  il  bilancio  dell'ente  supera  come  importo
complessivo il valore di Euro 2.000.000,00.
    2.  Lo  statuto  puo'  prevedere  un  solo revisore, nominato dal
comune, se il bilancio e' inferiore al valore di Euro 2.000.000,00.
    3.  I revisori sono scelti tra gli iscritti al registro nazionale
dei revisori contabili.
    4.  Lo  statuto  puo'  prevedere  che  funzioni  del collegio dei
revisori  dell'azienda  pubblica di servizi alla persona siano svolte
dal collegio dei revisori operante nel comune ove l'azienda ha la sua
sede legale.