Art. 22.
          Ineleggibilita' ed incompatibilita' dei revisori
    1.  Le  ipotesi  di  ineleggibilita'  e incompatibilita' previste
dall'art.  2399, comma 1, del codice civile, si applicano ai revisori
dei conti dell'azienda pubblica di servizi alla persona, intendendosi
per  amministratori  dell'azienda  il  presidente ed i componenti del
consiglio di amministrazione.
    2.  L'incarico  di  revisore  e' inompatibile con qualsiasi altra
carica  gia' ricoperta nell'azienda pubblica di servizi alla persona.
Non  possono  ricoprire  la  carica  di  revisore  coloro che abbiano
ricoperto  la  carica  di  presidente o di componente del consiglio d
amministrazione dell'azienda nel biennio precedente alla nomina.
    3.  I  componenti  dell'organo di revisione contabile non possono
assumere  incarichi  per  consulenze  presso  l'azienda  pubblica  di
servizi alla persona o presso organismi dipendenti.