Art. 22. Ineleggibilita' ed incompatibilita' dei revisori 1. Le ipotesi di ineleggibilita' e incompatibilita' previste dall'art. 2399, comma 1, del codice civile, si applicano ai revisori dei conti dell'azienda pubblica di servizi alla persona, intendendosi per amministratori dell'azienda il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione. 2. L'incarico di revisore e' inompatibile con qualsiasi altra carica gia' ricoperta nell'azienda pubblica di servizi alla persona. Non possono ricoprire la carica di revisore coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente o di componente del consiglio d amministrazione dell'azienda nel biennio precedente alla nomina. 3. I componenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi per consulenze presso l'azienda pubblica di servizi alla persona o presso organismi dipendenti.