Art. 23. Decadenza dalla carica degli organi dell'azienda pubblica di servizi alla persona 1. Gli organi dell'azienda pubblica di servizi alla persona che si trovano in uno dei casi di incompatibilita' previsti dall'art. 20 o dall'art. 22 decadono dalla carica qualora, previa contestazione ed entro un congruo termine determinato dallo statuto, non rimuovano la causa di incompatibilita' ovvero non formulino osservazioni che la facciano ritenere insussistente. L'atto di decadenza e' adottato dal comune che opera la vigilanza sull'azienda ai sensi dell'art. 14, comma 2.