Art. 23.
Decadenza  dalla carica degli organi dell'azienda pubblica di servizi
                            alla persona
    1.  Gli  organi dell'azienda pubblica di servizi alla persona che
si  trovano in uno dei casi di incompatibilita' previsti dall'art. 20
o dall'art. 22 decadono dalla carica qualora, previa contestazione ed
entro  un congruo termine determinato dallo statuto, non rimuovano la
causa  di  incompatibilita'  ovvero non formulino osservazioni che la
facciano  ritenere insussistente. L'atto di decadenza e' adottato dal
comune  che  opera  la  vigilanza sull'azienda ai sensi dell'art. 14,
comma 2.