Art. 24.
Gestione   dell'azienda   pubblica   di   servizi   alla   persona  e
                    responsabilita' del direttore
    1.  In  relazione  alle  dimensioni  dell'attivita'  dell'azienda
pubblica  di  servizi  alla persona, lo statuto puo' prevedere che la
gestione  della  stessa  e  la  sua  attivita'  amministrativa  siano
affidate ad un direttore nominato dal consiglio di amministrazione in
base  ai  criteri  definiti  dallo  statuto,  anche al di fuori della
dotazione   organica,   con   atto   motivato   in   relazione   alle
caratteristiche   e   all'esperienza   professionale  e  tecnica  del
prescelto.
    2.   Il   direttore  e'  responsabile  del  raggiungimento  degli
obiettivi  programmati  dal  consiglio  di  amministrazione  e  della
realizzazione   dei   programmi  e  progetti  attuativi  e  del  loro
risultato,    nonchÕ   della   gestione   finanziaria,   tecnica   ed
amministrativa dell'azienda pubblica di servizi alla persona, incluse
le decisioni organizzative e di gestione del personale ivi compresi i
rapporti con gli organismi sindacali.