Art. 24. Gestione dell'azienda pubblica di servizi alla persona e responsabilita' del direttore 1. In relazione alle dimensioni dell'attivita' dell'azienda pubblica di servizi alla persona, lo statuto puo' prevedere che la gestione della stessa e la sua attivita' amministrativa siano affidate ad un direttore nominato dal consiglio di amministrazione in base ai criteri definiti dallo statuto, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione alle caratteristiche e all'esperienza professionale e tecnica del prescelto. 2. Il direttore e' responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonchÕ della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'azienda pubblica di servizi alla persona, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale ivi compresi i rapporti con gli organismi sindacali.