Art. 26. C o n t a b i l i t a' 1. La gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'azienda pubblioa di servizi alla persona si informa al principio del pareggio di bilancio. 2. L'azienda pubblica di servizi alla persona adotta un regolamento di contabilita', approvato ai sensi dell'art. 14, che stabilisce, tra l'altro: a) l'abolizione della contabilita' finanziaria e l'introduzione della contabilita' economica; b) la predisposizione di un bilancio economico preventivo annuale, di un bilancic economico preventivo pluriennale, di durata triennale, di un bilancio di esercizio annuale il cui esercizio concide con l'anno solare; c) l'individuazione di centri di responsabilita' cui collegare uno o piª centri di costo; d) forme di semplificazione nella tenuta della contabilita' economica ed analitica per le aziende pubbliche di servizi allapersona di minori dimensioni.