Art. 26.
                       C o n t a b i l i t a'
    1.  La gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'azienda
pubblioa di servizi alla persona si informa al principio del pareggio
di bilancio.
    2.   L'azienda   pubblica  di  servizi  alla  persona  adotta  un
regolamento  di  contabilita',  approvato  ai sensi dell'art. 14, che
stabilisce, tra l'altro:
      a) l'abolizione della contabilita' finanziaria e l'introduzione
della contabilita' economica;
      b) la  predisposizione  di  un  bilancio  economico  preventivo
annuale,  di  un bilancic economico preventivo pluriennale, di durata
triennale,  di  un  bilancio  di  esercizio  annuale il cui esercizio
concide con l'anno solare;
      c) l'individuazione  di centri di responsabilita' cui collegare
uno o piª centri di costo;
      d) forme  di  semplificazione  nella  tenuta della contabilita'
economica   ed   analitica   per  le  aziende  pubbliche  di  servizi
allapersona di minori dimensioni.