Art. 27. P a t r i m o n i o 1. I beni mobili e immobili e l'azienda pubblica di servizi alla persona destina ad in pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponbile, soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma del codice civile. 2. Il vincolo di indisponibilita sui beni di cui al comma 1 va a gravare: a) in caso dl sostituzione dei beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione; b) in caso di trasferimento di servizi pubblici in altri immobili appositamente acquitati o ristrutturati, sui nuovi immobili.