Art. 27.
                         P a t r i m o n i o
    1.  I beni mobili e immobili e l'azienda pubblica di servizi alla
persona  destina  ad  in  pubblico  servizio costituiscono patrimonio
indisponbile,  soggetto  alla  disciplina  dell'art.  828,  comma del
codice civile.
    2.  Il vincolo di indisponibilita sui beni di cui al comma 1 va a
gravare:
      a) in  caso  dl  sostituzione  dei  beni  mobili  per degrado o
adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;
      b) in  caso  di  trasferimento  di  servizi  pubblici  in altri
immobili appositamente acquitati o ristrutturati, sui nuovi immobili.