Art. 28. Fusione tra aziende pubbliche di servizi alla persona 1. L'azienda pubblica di servzi alla persona puo' fondersi con altra o altre aziende pubbliche di servizi alla persona. La fusione puo' avenire mediante la creazione di una nuova azienda o mediante incorporazione. 2. La fusione e' deliberata di, ciascuna delle aziende che vi partecipa e lo statuto della nuova, azienda deve prevedere che siano rispettate le originarie finalita' statutane degli enti. Alla fusione tra aziende pubbliche di servizi alla persona si applicano le disposizioni concernenti i procedimenti di trasformaziope delle, IPAB di cui agli articoli 4 e 5. 3. La fusione, nei modi di cui al comma 1, puo' essere indicata dalle IPAB nell'istanza per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona; in tale caso gli atti di approvazione della trasformazione dispongono contestualmÕnte in merito alla fusione.