Art. 28.
        Fusione tra aziende pubbliche di servizi alla persona
    1.  L'azienda  pubblica  di servzi alla persona puo' fondersi con
altra  o  altre aziende pubbliche di servizi alla persona. La fusione
puo'  avenire  mediante  la creazione di una nuova azienda o mediante
incorporazione.
    2.  La  fusione  e'  deliberata di, ciascuna delle aziende che vi
partecipa  e lo statuto della nuova, azienda deve prevedere che siano
rispettate le originarie finalita' statutane degli enti. Alla fusione
tra  aziende  pubbliche  di  servizi  alla  persona  si  applicano le
disposizioni concernenti i procedimenti di trasformaziope delle, IPAB
di cui agli articoli 4 e 5.
    3.  La  fusione, nei modi di cui al comma 1, puo' essere indicata
dalle  IPAB nell'istanza per la trasformazione in azienda pubblica di
servizi  alla  persona;  in  tale caso gli atti di approvazione della
trasformazione dispongono contestualmÕnte in merito alla fusione.