Art. 29. Trasformazione dei fini statutari dell'azienda pubblica di servizi alla persona 1. L'azienda pubblica di servizi alla persona alla quale sia venuto a mancare il fine o per la quale lo stesso non sia piª corrispondente ad un interesse nell'ambito dei servizi sociali o sia in altro modo pienamente e stabilmente perseguito puo' chiedere la trasformazione dei fini statutari. 2. La trasformazione deve essere fatta in modo da allontanarsi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori e rispondere ad un interesse attuale e durevole in campo sociale.