Art. 29.
Trasformazione  dei  fini  statutari dell'azienda pubblica di servizi
                            alla persona
    1.  L'azienda  pubblica  di  servizi  alla persona alla quale sia
venuto  a  mancare  il  fine  o  per  la  quale lo stesso non sia piª
corrispondente  ad un interesse nell'ambito dei servizi sociali o sia
in  altro  modo  pienamente e stabilmente perseguito puo' chiedere la
trasformazione dei fini statutari.
    2. La trasformazione deve essere fatta in modo da allontanarsi il
meno  possibile  dalla  intenzione  dei  fondatori e rispondere ad un
interesse attuale e durevole in campo sociale.