Art. 30. Estinzione dell'azienda pubblica di servizi alla persona 1. L'azienda pubblica di servizi alla persona alla quale sia venuto a mancare il fine, o per la quale non sussistano piª le condizioni economico-finanziarie necessarie per la prosecuzione dell'attivita' istituzionale e' estinta. 2. Per l'estinzione dell'azienda pubblica di servizi alla persona si applicano l'art. 9, commi 1, 3, 4 e 5 e gli articoli 10 e 11.