Art. 30.
      Estinzione dell'azienda pubblica di servizi alla persona
    1.  L'azienda  pubblica  di  servizi  alla persona alla quale sia
venuto  a  mancare  il  fine,  o  per  la quale non sussistano piª le
condizioni   economico-finanziarie  necessarie  per  la  prosecuzione
dell'attivita' istituzionale e' estinta.
    2. Per l'estinzione dell'azienda pubblica di servizi alla persona
si applicano l'art. 9, commi 1, 3, 4 e 5 e gli articoli 10 e 11.