Art. 10.
                  Formazione per il servizio civile
    1.  Gli  enti  di  servizio civile sono titolari della formazione
nonche'  dell'addestramento specifico dei volontari, e si avvalgono a
tal fine del supporto di coordinamenti o forme associative di enti.
    2.  Gli  enti di servizio civile curano, in collaborazione con la
provincia,  l'aggiornamento  delle  persone responsabili del servizio
civile all'interno degli enti stessi.