Art. 10. Formazione per il servizio civile 1. Gli enti di servizio civile sono titolari della formazione nonche' dell'addestramento specifico dei volontari, e si avvalgono a tal fine del supporto di coordinamenti o forme associative di enti. 2. Gli enti di servizio civile curano, in collaborazione con la provincia, l'aggiornamento delle persone responsabili del servizio civile all'interno degli enti stessi.