Art. 11. Criteri di approvazione dei progetti ed interventi 1. La Giunta provinciale approva i progetti e interventi di servizio civile che presentano i seguenti requisiti: a) definizione dell'attivita' per cui si richiede l'impiego dei volontari in servizio civile; b) durata dell'intervento nei limiti massimi previsti dall'Art. 2, comma 1; c) capacita' d'impiego minima di volontari; d) modalita' di selezione dei volontari; e) previsione della formazione di base del volontario; f) definizione del programma di formazione specifica e della procedura di monitoraggio delle competenze acquisite; g) indicazione del referente o della referente operativi responsabili del progetto e del responsabile o della responsabile del servizio civile all'interno dell'ente o del coordinamento; h) dichiarazione relativa alla sicurezza e tutela dei volontari, anche in riferimento alla loro copertura assicurativa.