Art. 11.
         Criteri di approvazione dei progetti ed interventi
    1.  La  Giunta  provinciale  approva  i  progetti e interventi di
servizio civile che presentano i seguenti requisiti:
      a) definizione dell'attivita' per cui si richiede l'impiego dei
volontari in servizio civile;
      b) durata dell'intervento nei limiti massimi previsti dall'Art.
2, comma 1;
      c) capacita' d'impiego minima di volontari;
      d) modalita' di selezione dei volontari;
      e) previsione della formazione di base del volontario;
      f) definizione  del  programma  di formazione specifica e della
procedura di monitoraggio delle competenze acquisite;
      g) indicazione   del  referente  o  della  referente  operativi
responsabili del progetto e del responsabile o della responsabile del
servizio civile all'interno dell'ente o del coordinamento;
      h) dichiarazione   relativa   alla   sicurezza   e  tutela  dei
volontari, anche in riferimento alla loro copertura assicurativa.