Art. 7.
                     Competenze della Provincia
    1.  La provincia esercita funzioni di programmazione, indirizzo e
di  vigilanza,  avvalendosi  dell'attivita'  propositiva e consultiva
dell'Osservatorio provinciale del volontariato, e provvede a:
      a) istituire   presso   la   Ripartizione   presidenza   l'albo
provinciale degli enti di servizio civile;
      b) promuovere  la  formazione  di  base dei volontari, fissando
nell'ambito  della  relativa  programmazione annuale le materie e gli
aspetti fondamentali da sviluppare in tale contesto;
      c) esaminare e approvare i progetti di servizio civile;
      d) curare  la  programmazione  annuale  delle attivita' e delle
risorse;
      e) coordinare il sistema informativo e istituire la banca dati;
      f) svolgere  attivita'  di  vigilanza  sull'applicazione  delle
norme disciplinanti il servizio civile volontario.