Art. 7. Competenze della Provincia 1. La provincia esercita funzioni di programmazione, indirizzo e di vigilanza, avvalendosi dell'attivita' propositiva e consultiva dell'Osservatorio provinciale del volontariato, e provvede a: a) istituire presso la Ripartizione presidenza l'albo provinciale degli enti di servizio civile; b) promuovere la formazione di base dei volontari, fissando nell'ambito della relativa programmazione annuale le materie e gli aspetti fondamentali da sviluppare in tale contesto; c) esaminare e approvare i progetti di servizio civile; d) curare la programmazione annuale delle attivita' e delle risorse; e) coordinare il sistema informativo e istituire la banca dati; f) svolgere attivita' di vigilanza sull'applicazione delle norme disciplinanti il servizio civile volontario.