Art. 8.
                          Fondo provinciale
    1.  La  provincia istituisce il fondo provinciale per il servizio
civile volontario, in cui confluiscono le risorse del fondo nazionale
per  il  servizio  civile  di  cui all'Art. 4 del decreto legislativo
5 aprile 2002, n. 77.
    2.  Nel  caso  in  cui la quota di risorse del fondo nazionale da
destinare  ai  compensi  dei  volontari  di  cui all'Art. 2, comma 1,
lettera  a), risulti insufficiente a coprire i compensi dei volontari
operanti in provincia sulla base della programmazione provinciale, si
provvede attingendo dalle risorse del fondo provinciale.