Art. 8. Fondo provinciale 1. La provincia istituisce il fondo provinciale per il servizio civile volontario, in cui confluiscono le risorse del fondo nazionale per il servizio civile di cui all'Art. 4 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. 2. Nel caso in cui la quota di risorse del fondo nazionale da destinare ai compensi dei volontari di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), risulti insufficiente a coprire i compensi dei volontari operanti in provincia sulla base della programmazione provinciale, si provvede attingendo dalle risorse del fondo provinciale.