Art. 9. Enti di servizio civile 1. Per l'iscrizione all'albo provinciale le organizzazioni e gli enti pubblici e privati di servizio civile devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) assenza di scopo di lucro; b) finalita' istituzionali volte a promuovere obiettivi in uno dei settori di cui all'Art. 3; c) capacita' organizzativa e possibilita' d'impiego proporzionate ai progetti ed interventi previsti; d) aver svolto attivita' continuativa da almeno tre anni. 2. L'accreditamento e l'iscrizione all'albo nazionale tenuto dall'Ufficio nazionale per il servizio civile costituisce titolo per l'iscrizione all'albo provinciale.