Art. 9.
                       Enti di servizio civile
    1.  Per l'iscrizione all'albo provinciale le organizzazioni e gli
enti  pubblici e privati di servizio civile devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
      a) assenza di scopo di lucro;
      b) finalita'  istituzionali volte a promuovere obiettivi in uno
dei settori di cui all'Art. 3;
      c) capacita'    organizzativa    e    possibilita'    d'impiego
proporzionate ai progetti ed interventi previsti;
      d) aver svolto attivita' continuativa da almeno tre anni.
    2.  L'accreditamento  e  l'iscrizione  all'albo  nazionale tenuto
dall'Ufficio  nazionale per il servizio civile costituisce titolo per
l'iscrizione all'albo provinciale.