Art. 3.
Gestione e vigilanza
1. Ciascun comune, in forma singola o associata, ha almeno un
cimitero con un'area a sistema di inumazione.
2. Il comune, in forma singola o associata, cura direttamente in
economia la gestione e la manutenzione del cimitero o puo' affidarla
a terzi secondo quanto previsto dall'Art. 9, comma 3, della legge
regionale e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 112 e
seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
3. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di
cimiteri, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente
per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.