Art. 3. Gestione e vigilanza 1. Ciascun comune, in forma singola o associata, ha almeno un cimitero con un'area a sistema di inumazione. 2. Il comune, in forma singola o associata, cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione del cimitero o puo' affidarla a terzi secondo quanto previsto dall'Art. 9, comma 3, della legge regionale e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). 3. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.