Art. 3.
                        Gestione e vigilanza

    1.  Ciascun  comune,  in  forma singola o associata, ha almeno un
cimitero con un'area a sistema di inumazione.
    2.  Il comune, in forma singola o associata, cura direttamente in
economia  la gestione e la manutenzione del cimitero o puo' affidarla
a  terzi  secondo  quanto  previsto dall'Art. 9, comma 3, della legge
regionale  e  nel  rispetto  di quanto stabilito dagli articoli 112 e
seguenti  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
    3.  Il  comune  esercita  l'ordine  e  la vigilanza in materia di
cimiteri,  avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente
per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.