Art. 4. Accesso al cimitero e onerosita' del servizio 1. Nei cimiteri sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri nei casi di cui all'Art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale. 2. L'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente. 3. I crematori sono a disposizione di chiunque, con priorita' per i provenienti dal bacino d'utenza, come individuato dall'Art. 19.