Art. 4.
            Accesso al cimitero e onerosita' del servizio

    1.  Nei  cimiteri sono ricevuti, quando non venga richiesta altra
destinazione,  i  cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento,
le  parti  anatomiche  riconoscibili,  le ossa, gli esiti di fenomeni
cadaverici  trasformativi  conservativi,  le  ceneri  nei casi di cui
all'Art.  9,  comma  1,  lettere  a),  b),  c), d) ed e), della legge
regionale.
    2.  L'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadaveri sono
servizi  pubblici  onerosi,  secondo quanto stabilito dalla normativa
nazionale vigente.
    3. I crematori sono a disposizione di chiunque, con priorita' per
i provenienti dal bacino d'utenza, come individuato dall'Art. 19.