Art. 5.
Servizio  dl  accettazione  salme,  registrazione  delle sepolture ed
                       apertura al visitatori

    1.  Il  gestore  del  cimitero,  per  ogni  ingresso di cadavere,
ceneri,  esiti  di  fenomeni  cadaverici  trasformativi conservativi,
ossa, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni
ed  attestazioni di accompagnamento, nonche' l'iscrizione cronologica
in  apposito  registro,  anche  di  natura  informatica,  secondo  le
modalita'  stabilite con decreto del direttore generale competente di
cui all'Art. 10, comma 2, lettera b), della legge regionale.
    2.  Nel  caso  di  cremazione  di  cadaveri con dispersione delle
ceneri   fuori   dal   cimitero   o   affidamento  ai  familiari,  la
registrazione  avviene,  con  le  modalita'  di cui al comma 1, su un
registro  tenuto  presso  il  comune  che  ha  rilasciato la relativa
autorizzazione.
    3. In ogni cimitero e' assicurata la sorveglianza, anche in forma
automatizzata e garantito l'accesso ai visitatori nei giorni ed orari
definiti dal comune.