Art. 5.
Servizio dl accettazione salme, registrazione delle sepolture ed
apertura al visitatori
1. Il gestore del cimitero, per ogni ingresso di cadavere,
ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi,
ossa, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni
ed attestazioni di accompagnamento, nonche' l'iscrizione cronologica
in apposito registro, anche di natura informatica, secondo le
modalita' stabilite con decreto del direttore generale competente di
cui all'Art. 10, comma 2, lettera b), della legge regionale.
2. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle
ceneri fuori dal cimitero o affidamento ai familiari, la
registrazione avviene, con le modalita' di cui al comma 1, su un
registro tenuto presso il comune che ha rilasciato la relativa
autorizzazione.
3. In ogni cimitero e' assicurata la sorveglianza, anche in forma
automatizzata e garantito l'accesso ai visitatori nei giorni ed orari
definiti dal comune.