Art. 5. Servizio dl accettazione salme, registrazione delle sepolture ed apertura al visitatori 1. Il gestore del cimitero, per ogni ingresso di cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento, nonche' l'iscrizione cronologica in apposito registro, anche di natura informatica, secondo le modalita' stabilite con decreto del direttore generale competente di cui all'Art. 10, comma 2, lettera b), della legge regionale. 2. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal cimitero o affidamento ai familiari, la registrazione avviene, con le modalita' di cui al comma 1, su un registro tenuto presso il comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione. 3. In ogni cimitero e' assicurata la sorveglianza, anche in forma automatizzata e garantito l'accesso ai visitatori nei giorni ed orari definiti dal comune.