Art. 2.
                Rapporti con i mezzi di informazione

    1.  La  Regione assicura la piu' ampia collaborazione agli organi
di  informazione  e  alle  agenzie  di  stampa,  curando  la  massima
diffusione  delle  notizie  sulla  propria  attivita';  alla medesima
collaborazione  si  ispira  l'attivita' di comunicazione degli enti e
delle  aziende  istituiti  dalla  Regione  a  fini istituzionali, che
possono  operare  sia  in forma autonoma sia in collaborazione con le
strutture   regionali   competenti   in  materia  di  informazione  e
comunicazione.