Art. 2. Rapporti con i mezzi di informazione 1. La Regione assicura la piu' ampia collaborazione agli organi di informazione e alle agenzie di stampa, curando la massima diffusione delle notizie sulla propria attivita'; alla medesima collaborazione si ispira l'attivita' di comunicazione degli enti e delle aziende istituiti dalla Regione a fini istituzionali, che possono operare sia in forma autonoma sia in collaborazione con le strutture regionali competenti in materia di informazione e comunicazione.