Art. 3.
          Informazione e comunicazione di pubblica utilita'

    1.  Sono considerati attivita' di informazione e comunicazione di
pubblica  utilita',  ai  fini  della  presente  legge,  gli  atti  di
comunicazione    istituzionale,    ad    eccezione   delle   campagne
pubblicitarie turistiche, destinati a garantire:
      a) l'informazione   ai   mezzi   di   comunicazione  di  massa,
attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
      b) la   comunicazione  esterna  all'amministrazione  regionale,
attraverso ogni modalita' tecnica ed organizzativa;
      c) la comunicazione interna all'amministrazione regionale.
    2.  Le  attivita' di cui al comma 1 sono, in particolare, dirette
a:
      a) illustrare     e    divulgare    l'attivita'    legislativa,
amministrativa  e  di programmazione della Regione e, in particolare,
l'applicazione  da  parte della stessa delle leggi e degli altri atti
di  rilevanza  generale,  dei  programmi  e  dei  piani di sviluppo',
nonche' degli atti normativi comunitari e dell'Unione europea;
      b) valorizzare l'immagine della Valle d'Aosta;
      c) migliorare  la  conoscenza  dei  servizi pubblici forniti in
ambito regionale e delle modalita' di accesso ai medesimi;
      d) favorire  la diffusione e l'approfondimento delle conoscenze
su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
      e)  realizzare,  nell'ambito delle competenze regionali, azioni
di comunicazione sociale dirette alla crescita civile della societa';
      f)   educare  alla  tutela  della  salute,  dell'ambiente,  del
patrimonio  culturale  ed  artistico,  dei  beni pubblici, nonche' ai
valori della pace, della solidarieta' e della multiculturalita'.
    3.  Le attivita' di cui al comma 1 sono attuate con ogni mezzo di
trasmissione   idoneo   ad   assicurare  la  massima  diffusione  dei
contenuti, anche utilizzando le tecniche promozionali di informazione
e le azioni afferenti il campo della pubblicita'.