Art. 3. Informazione e comunicazione di pubblica utilita' 1. Sono considerati attivita' di informazione e comunicazione di pubblica utilita', ai fini della presente legge, gli atti di comunicazione istituzionale, ad eccezione delle campagne pubblicitarie turistiche, destinati a garantire: a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b) la comunicazione esterna all'amministrazione regionale, attraverso ogni modalita' tecnica ed organizzativa; c) la comunicazione interna all'amministrazione regionale. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono, in particolare, dirette a: a) illustrare e divulgare l'attivita' legislativa, amministrativa e di programmazione della Regione e, in particolare, l'applicazione da parte della stessa delle leggi e degli altri atti di rilevanza generale, dei programmi e dei piani di sviluppo', nonche' degli atti normativi comunitari e dell'Unione europea; b) valorizzare l'immagine della Valle d'Aosta; c) migliorare la conoscenza dei servizi pubblici forniti in ambito regionale e delle modalita' di accesso ai medesimi; d) favorire la diffusione e l'approfondimento delle conoscenze su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) realizzare, nell'ambito delle competenze regionali, azioni di comunicazione sociale dirette alla crescita civile della societa'; f) educare alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico, dei beni pubblici, nonche' ai valori della pace, della solidarieta' e della multiculturalita'. 3. Le attivita' di cui al comma 1 sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la massima diffusione dei contenuti, anche utilizzando le tecniche promozionali di informazione e le azioni afferenti il campo della pubblicita'.