Art. 4. Disciplina dei messaggi pubblicitari 1. Nelle attivita' di informazione e comunicazione aventi carattere pubblicitario, la Regione tiene conto del codice dell'autodisciplina pubblicitaria italiana, avendo particolare cura all'identificazione dell'autore del messaggio, alla sensibilita' degli utenti, al rispetto delle opinioni e dei sentimenti altrui. 2. Le attivita' di cui al comma 1 devono essere conformi ai seguenti principi: a) non devono costituire occasione di propaganda di parte, personale, partitica e religiosa, ne' risultare funzionali ad interessi diversi da quelli della collettivita'; b) devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di proprieta' letteraria, artistica ed industriale e dei diritti delle persone per la salvaguardia della propria immagine; c) le rappresentazioni, i messaggi e gli strumenti pubblicitari che contengono informazioni, dichiarazioni o attestazioni di persone ed istituzioni determinate devono essere autorizzati dalle stesse o dagli aventi diritto; d) devono essere costruite in modo positivo e non possono contenere confronti ingannevoli o denigratori; e) il materiale pubblicitario deve riportare il logo dell'ente, la denominazione del settore e dell'organo istituzionale committente, la sola indicazione della carica e della funzione dei relativi responsabili amministrativi ed istituzionali, la sigla o la denominazione del soggetto eventualmente incaricato della loro realizzazione; f) devono essere evidenziate in modo che possano essere riconosciute come aventi carattere pubblicitario e distinte da informazioni di tipo redazionale per mezzo di evidenti accorgimenti grafici o audiovisivi. 3. Per il conseguimento delle finalita' di cui al presente articolo, la Regione puo' avvalersi di strutture specializzate individuate con le modalita' di cui alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).