Art. 4.
                Disciplina dei messaggi pubblicitari

    1.   Nelle  attivita'  di  informazione  e  comunicazione  aventi
carattere   pubblicitario,   la   Regione   tiene  conto  del  codice
dell'autodisciplina  pubblicitaria  italiana, avendo particolare cura
all'identificazione  dell'autore  del  messaggio,  alla  sensibilita'
degli utenti, al rispetto delle opinioni e dei sentimenti altrui.
    2.  Le  attivita'  di  cui  al  comma 1 devono essere conformi ai
seguenti principi:
      a) non  devono  costituire  occasione  di  propaganda di parte,
personale,   partitica  e  religiosa,  ne'  risultare  funzionali  ad
interessi diversi da quelli della collettivita';
      b) devono  avvenire  nel  rispetto  della  normativa vigente in
materia  di  proprieta'  letteraria,  artistica  ed industriale e dei
diritti delle persone per la salvaguardia della propria immagine;
      c) le rappresentazioni, i messaggi e gli strumenti pubblicitari
che  contengono informazioni, dichiarazioni o attestazioni di persone
ed  istituzioni  determinate devono essere autorizzati dalle stesse o
dagli aventi diritto;
      d) devono  essere  costruite  in  modo  positivo  e non possono
contenere confronti ingannevoli o denigratori;
      e) il materiale pubblicitario deve riportare il logo dell'ente,
la denominazione del settore e dell'organo istituzionale committente,
la  sola  indicazione  della  carica  e  della  funzione dei relativi
responsabili   amministrativi   ed   istituzionali,  la  sigla  o  la
denominazione   del  soggetto  eventualmente  incaricato  della  loro
realizzazione;
      f) devono   essere  evidenziate  in  modo  che  possano  essere
riconosciute  come  aventi  carattere  pubblicitario  e  distinte  da
informazioni  di  tipo redazionale per mezzo di evidenti accorgimenti
grafici o audiovisivi.
    3.  Per  il  conseguimento  delle  finalita'  di  cui al presente
articolo,  la  Regione  puo'  avvalersi  di  strutture  specializzate
individuate  con  le  modalita' di cui alla legge regionale 28 aprile
1998,  n.  18  (Norme  per  il  conferimento  di incarichi a soggetti
esterni  all'amministrazione regionale, per la costituzione di organi
collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a
manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).