Art. 5. Organizzazione e struttura 1. La Regione, tramite la struttura regionale competente in materia di informazione e comunicazione, di seguito denominata struttura competente, assicura: a) l'attivita' di collaborazione e raccordo con i mezzi di informazione secondo quanto stabilito dall'Art. 2; b) la programmazione, l'organizzazione ed il coordinamento delle attivita' di informazione e comunicazione disciplinate dalla presente legge.