Art. 5.
                     Organizzazione e struttura

    1.  La  Regione,  tramite  la  struttura  regionale competente in
materia  di  informazione  e  comunicazione,  di  seguito  denominata
struttura competente, assicura:
      a) l'attivita'  di  collaborazione  e  raccordo  con i mezzi di
informazione secondo quanto stabilito dall'Art. 2;
      b) la  programmazione,  l'organizzazione  ed  il  coordinamento
delle  attivita'  di  informazione e comunicazione disciplinate dalla
presente legge.