Art. 6.
Istituzione  di un unico capitolo di bilancio per l'informazione e la
                     comunicazione istituzionale

    1.  La  presidenza  della  Regione  e la presidenza del consiglio
regionale   istituiscono,   ciascuna  nel  rispettivo  bilancio,  uno
specifico   capitolo   cui   imputare   tutte   le   spese  afferenti
l'informazione    e    la   comunicazione   istituzionale   derivanti
dall'applicazione della presente legge.
    2.  Nei  capitoli di cui al comma 1 non devono essere indicate le
spese  delle  comunicazioni  effettuate in adempimento di obblighi di
pubblicita'  legale,  nonche'  le  spese delle comunicazioni inerenti
alla produzione o alla commercializzazione di beni o servizi.
    3.  Il  dirigente della struttura competente e il dirigente della
struttura  competente  in  materia  di  informazione  e comunicazione
presso il consiglio regionale trasmettono annualmente alla competente
commissione   consiliare  permanente  il  riepilogo  delle  spese  di
pubblicita' sostenute.