Art. 6. Istituzione di un unico capitolo di bilancio per l'informazione e la comunicazione istituzionale 1. La presidenza della Regione e la presidenza del consiglio regionale istituiscono, ciascuna nel rispettivo bilancio, uno specifico capitolo cui imputare tutte le spese afferenti l'informazione e la comunicazione istituzionale derivanti dall'applicazione della presente legge. 2. Nei capitoli di cui al comma 1 non devono essere indicate le spese delle comunicazioni effettuate in adempimento di obblighi di pubblicita' legale, nonche' le spese delle comunicazioni inerenti alla produzione o alla commercializzazione di beni o servizi. 3. Il dirigente della struttura competente e il dirigente della struttura competente in materia di informazione e comunicazione presso il consiglio regionale trasmettono annualmente alla competente commissione consiliare permanente il riepilogo delle spese di pubblicita' sostenute.