Art. 7. Commissione tecnica per l'informazione 1. E' istituita, con deliberazione della giunta regionale, la commissione tecnica per l'informazione composta da: a) il dirigente della struttura competente, con funzione di presidente; b) il dirigente della struttura competente in materia di informazione e comunicazione presso il consiglio regionale; c) il presidente dell'ordine dei giornalisti della Valle d'Aosta, o suo delegato; d) il presidente dell'associazione della stampa valdostana, o suo delegato; e) un rappresentante degli editori della carta stampata, delle agenzie e delle testate giornalistiche telematiche; f) un rappresentante degli editori delle imprese radiotelevisive. 2. La commissione: a) esprime valutazioni sul riepilogo analitico delle spese di pubblicita' della Regione; b) svolge compiti di indagine istruttoria e valutazione nel campo delle finalita' della presente legge; c) esprime parere sugli interventi a sostegno dell'informazione locale di cui agli articoli 8, 9 e 10 e sul programma annuale degli interventi di cui all'Art. 11. 3. La giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalita' di funzionamento della commissione.