Art. 7.
               Commissione tecnica per l'informazione

    1.  E'  istituita,  con  deliberazione della giunta regionale, la
commissione tecnica per l'informazione composta da:
      a) il  dirigente  della  struttura  competente, con funzione di
presidente;
      b) il  dirigente  della  struttura  competente  in  materia  di
informazione e comunicazione presso il consiglio regionale;
      c) il   presidente  dell'ordine  dei  giornalisti  della  Valle
d'Aosta, o suo delegato;
      d) il  presidente  dell'associazione della stampa valdostana, o
suo delegato;
      e) un  rappresentante degli editori della carta stampata, delle
agenzie e delle testate giornalistiche telematiche;
      f) un    rappresentante    degli    editori    delle    imprese
radiotelevisive.
    2. La commissione:
      a) esprime  valutazioni  sul riepilogo analitico delle spese di
pubblicita' della Regione;
      b) svolge  compiti  di  indagine  istruttoria e valutazione nel
campo delle finalita' della presente legge;
      c) esprime parere sugli interventi a sostegno dell'informazione
locale  di  cui agli articoli 8, 9 e 10 e sul programma annuale degli
interventi di cui all'Art. 11.
    3.  La giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le
modalita' di funzionamento della commissione.