Art. 10. Aggiornamento professionale 1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nei rispettivi albi regionali hanno l'obbligo di frequentare almeno ogni tre anni un corso di aggiornamento professionale. 2. I corsi di aggiornamento sono istituiti dalla giunta regionale, che si avvale per l'organizzazione del direttivo del collegio regionale delle guide. Contenuti e modalita' dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dalla giunta regionale su proposta del direttivo del collegio regionale delle guide. 3. Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui all'Art. 7, comma 8, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento. 4. L'aspirante guida alpina che superi, nel periodo considerato, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e' esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.