Art. 10.
                     Aggiornamento professionale

    1.  Le  guide  alpine-maestri  di alpinismo e gli aspiranti guida
iscritti nei rispettivi albi regionali hanno l'obbligo di frequentare
almeno ogni tre anni un corso di aggiornamento professionale.
    2.   I   corsi  di  aggiornamento  sono  istituiti  dalla  giunta
regionale,  che  si  avvale  per  l'organizzazione  del direttivo del
collegio  regionale  delle  guide. Contenuti e modalita' dei corsi di
aggiornamento  sono  stabiliti dalla giunta regionale su proposta del
direttivo del collegio regionale delle guide.
    3. Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il
diploma  di  istruttore  di  cui  all'Art.  7,  comma  8, della legge
2 gennaio  1989,  n. 6, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il
corso di aggiornamento.
    4.  L'aspirante guida alpina che superi, nel periodo considerato,
l'esame  di  abilitazione  all'esercizio  della  professione di guida
alpina-maestro  di alpinismo e' esonerato dall'obbligo di frequentare
il corso di aggiornamento.