Art. 11.
                   Collegio regionale delle guide

    1.   E'   istituito,   come  organismo  di  autodisciplina  e  di
autogoverno  della  professione,  il  collegio  regionale delle guide
alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.
    2. Del collegio fanno parte di diritto:
      a) le  guide  alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida
iscritti negli albi della Regione;
      b) le  guide  alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida
che  abbiano  cessato  l'attivita'  per anzianita' o per invalidita',
residenti nella regione.
    3.  L'assemblea  del  collegio  e'  formata da tutti i membri del
collegio medesimo.
    4.  Il  collegio  regionale  ha  un  direttivo  formato  da  nove
componenti,  iscritti  negli  albi  di  cui sette eletti fra le guide
alpine-maestri  di alpinismo e due eletti tra gli aspiranti guida. Il
direttivo rimane in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.
    5.  Il  direttivo  elegge  il  presidente  del collegio regionale
scegliendolo fra gli iscritti nell'albo delle guide alpine-maestri di
alpinismo componenti il direttivo medesimo.
    6.  L'assemblea  si  riunisce  di  diritto  una  volta  l'anno in
occasione  dell'approvazione  del  bilancio  e  tutte le volte che lo
richieda  il  direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un
terzo dei componenti l'assemblea.
    7.  Il  direttivo  si  riunisce  ogni  volta  che  lo  decida  il
presidente  ovvero  ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei
suoi componenti.
    8.  Il  direttivo  designa  i componenti della commissione di cui
all'Art. 9, comma 1, lettera c).
    9.  La vigilanza sul collegio regionale delle guide e' esercitata
dalla giunta regionale.