Art. 11. Collegio regionale delle guide 1. E' istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida. 2. Del collegio fanno parte di diritto: a) le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi della Regione; b) le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attivita' per anzianita' o per invalidita', residenti nella regione. 3. L'assemblea del collegio e' formata da tutti i membri del collegio medesimo. 4. Il collegio regionale ha un direttivo formato da nove componenti, iscritti negli albi di cui sette eletti fra le guide alpine-maestri di alpinismo e due eletti tra gli aspiranti guida. Il direttivo rimane in carica tre anni e i membri sono rieleggibili. 5. Il direttivo elegge il presidente del collegio regionale scegliendolo fra gli iscritti nell'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo. 6. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio e tutte le volte che lo richieda il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti l'assemblea. 7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei suoi componenti. 8. Il direttivo designa i componenti della commissione di cui all'Art. 9, comma 1, lettera c). 9. La vigilanza sul collegio regionale delle guide e' esercitata dalla giunta regionale.