Art. 12. Funzioni del collegio regionale 1. Spetta all'assemblea del collegio regionale: a) eleggere il direttivo; b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo; c) pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronunzia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti. 2. Spetta al direttivo del collegio regionale: a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi nonche' l'iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa; b) vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle norme della deontologia professionale, nonche' applicare le sanzioni disciplinari previste dall'Art. 14; c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonche' di guide alpine di altri Stati; d) dare parere, ove richiesto, alla Regione e alla provincia su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonche' l'attivita' delle guide; e) collaborare con la Regione per l'organizzazione dei corsi di cui all'Art. 8 e all'Art. 10; f) collaborare con le competenti autorita' regionali e provinciali e con gli enti locali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano; g) contribuire alla diffusione della figura della guida alpina, della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano, della pratica degli sport in montagna e dei criteri della sicurezza; h) stabilire la quota contributiva annuale a carico degli iscritti.