Art. 12.
                   Funzioni del collegio regionale

    1. Spetta all'assemblea del collegio regionale:
      a) eleggere il direttivo;
      b) approvare  annualmente  il bilancio del collegio predisposto
dal direttivo;
      c) pronunciarsi  su  ogni  questione  di  massima  che le venga
sottoposta  dal  direttivo o sulla quale una pronunzia dell'assemblea
sia richiesta da almeno un terzo dei componenti.
    2. Spetta al direttivo del collegio regionale:
      a) svolgere  tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi
nonche' l'iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa;
      b)  vigilare  sull'osservanza,  da  parte  dei  componenti  del
collegio,   delle  norme  della  deontologia  professionale,  nonche'
applicare le sanzioni disciplinari previste dall'Art. 14;
      c) mantenere  i  rapporti  con  gli organismi e le associazioni
rappresentative  di  altre  categorie  professionali nonche' di guide
alpine di altri Stati;
      d) dare parere, ove richiesto, alla Regione e alla provincia su
tutte  le  questioni  che  coinvolgono  l'ordinamento e la disciplina
della professione, nonche' l'attivita' delle guide;
      e) collaborare con la Regione per l'organizzazione dei corsi di
cui all'Art. 8 e all'Art. 10;
      f) collaborare   con   le   competenti  autorita'  regionali  e
provinciali  e  con  gli  enti  locali,  anche sulla base di apposite
convenzioni,  ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri
e  itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e
bivacchi,  delle  opere  di  disgaggio  e  in  genere di tutto quanto
riguarda  la  tutela  dell'ambiente  naturale montano e la promozione
dell'alpinismo e del turismo montano;
      g) contribuire alla diffusione della figura della guida alpina,
della  conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano, della pratica
degli sport in montagna e dei criteri della sicurezza;
      h) stabilire  la  quota  contributiva  annuale  a  carico degli
iscritti.