Art. 13.
                             D o v e r i

    1.  Le  guide  alpine-maestri  di alpinismo e gli aspiranti guida
iscritti  negli  albi  sono  tenuti  ad esercitare la professione con
dignita'  e  correttezza,  conformemente alle norme della deontologia
professionale.
    2.  Tutte  le  guide  alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti
guida  iscritti  negli  albi  sono  tenuti,  in  caso di infortuni in
montagna  o  comunque  di  pericolo  per  alpinisti,  escursionisti o
sciatori,  a  prestare  la  loro  opera individualmente o nell'ambito
delle  operazioni  di  soccorso,  compatibilmente  con  il  dovere di
mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
    3.  L'esercizio  della  professione  di  guida  alpina-maestro di
alpinismo  e  di  aspirante  guida  non e' incompatibile con impieghi
pubblici  o privati, ne' con l'esercizio di altre attivita' di lavoro
autonomo.