Art. 15. Esercizio abusivo della professione 1. Chiunque essendo iscritto o aggregato all'albo di altra Regione, esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 2 dell'Art. 6, nel territorio regionale, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51,65 a Euro 516,46, come previsto all'Art. 18, comma 2, della legge 2 gennaio 1989, n. 6. 2. La sanzione amministrativa pecuniaria e' irrogata dai sindaci competenti per territorio, a norma della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 «Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.», sentito il direttivo del collegio regionale delle guide.