Art. 15.
                 Esercizio abusivo della professione

    1.  Chiunque  essendo  iscritto  o  aggregato  all'albo  di altra
Regione,  esercita  la  professione stabilmente, ai sensi del comma 2
dell'Art.  6,  nel  territorio  regionale, e' punito con una sanzione
amministrativa  pecuniaria da Euro 51,65 a Euro 516,46, come previsto
all'Art. 18, comma 2, della legge 2 gennaio 1989, n. 6.
    2.  La sanzione amministrativa pecuniaria e' irrogata dai sindaci
competenti  per  territorio, a norma della legge regionale 28 gennaio
1977,   n.   10   «Disciplina   e   delega  delle  funzioni  inerenti
all'applicazione   delle   sanzioni   amministrative   di  competenza
regionale.», sentito il direttivo del collegio regionale delle guide.