Art. 17.
                        A d e m p i m e n t i

    1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art.
16  comma  3,  deve  essere  presentata  alla  provincia  competente,
corredata da:
      a) un elenco degli aspiranti guida e delle guide alpine-maestri
di alpinismo componenti stabilmente la scuola;
      b) il  verbale  della  riunione  in  cui  e'  stato  eletto  il
direttore;
      c) atto   costitutivo   e   statuto-regolamento  della  scuola,
deliberato a norma del comma 2;
      d) indicazione  della sede o delle sedi della scuola nonche' di
eventuali recapiti;
      e) la denominazione della scuola oltre alla dicitura «scuola di
alpinismo, scialpinismo e arrampicata».
    2.  La  provincia,  sentito il direttivo del collegio delle guide
alpine, autorizza, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza,
l'apertura  di  scuole  di  alpinismo,  scialpinismo  e  arrampicata.
valutando  le  richieste  in relazione agli interessi turistici delle
localita' interessate, purche' ricorrano le seguenti condizioni:
      a) la  scuola  sia  retta da uno statuto-regolamento ispirato a
criteri di democraticita';
      b) la  scuola  disponga  di  una  sede  e  che  sia in grado di
funzionare;
      c) la scuola assuma l'impegno a prestare la propria opera nelle
operazioni  ordinarie  di  soccorso,  a  collaborare con le autorita'
scolastiche per favorire la diffusione della pratica dell'alpinismo e
la  conoscenza  dell'ambiente  montano, nonche' a collaborare con gli
enti  ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie
ed  operative  intese  ad  incrementare  l'afflusso  turistico  nelle
localita' montane della regione;
      d) la  scuola  dimostri di avere contratto una adeguata polizza
di  assicurazione  contro  i  rischi  di responsabilita' civile verso
terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento.
    3.  L'autorizzazione  e' revocata qualora vengano a mancare uno o
piu' condizioni previste dal presente articolo.
    4.   L'autorizzazione  e'  altresi'  revocata  nel  caso  in  cui
trascorso  un  anno  dal  suo  rilascio,  la  scuola non abbia ancora
iniziato  la  propria  attivita',  ovvero  nel  caso  di interruzione
dell'attivita'  della scuola che si protragga per oltre una stagione,
oppure  qualora  non si dia attuazione alle disposizioni previste nel
provvedimento autorizzativo.
    5. Le scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata autorizzate
sono  tenute a comunicare alla provincia competente entro e non oltre
il  31 ottobre di ciascun anno tutte le variazioni che interessano il
corpo insegnante, lo statuto-regolamento, la sede e i recapiti.