Art. 17. A d e m p i m e n t i 1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 16 comma 3, deve essere presentata alla provincia competente, corredata da: a) un elenco degli aspiranti guida e delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti stabilmente la scuola; b) il verbale della riunione in cui e' stato eletto il direttore; c) atto costitutivo e statuto-regolamento della scuola, deliberato a norma del comma 2; d) indicazione della sede o delle sedi della scuola nonche' di eventuali recapiti; e) la denominazione della scuola oltre alla dicitura «scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata». 2. La provincia, sentito il direttivo del collegio delle guide alpine, autorizza, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'apertura di scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata. valutando le richieste in relazione agli interessi turistici delle localita' interessate, purche' ricorrano le seguenti condizioni: a) la scuola sia retta da uno statuto-regolamento ispirato a criteri di democraticita'; b) la scuola disponga di una sede e che sia in grado di funzionare; c) la scuola assuma l'impegno a prestare la propria opera nelle operazioni ordinarie di soccorso, a collaborare con le autorita' scolastiche per favorire la diffusione della pratica dell'alpinismo e la conoscenza dell'ambiente montano, nonche' a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle localita' montane della regione; d) la scuola dimostri di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilita' civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento. 3. L'autorizzazione e' revocata qualora vengano a mancare uno o piu' condizioni previste dal presente articolo. 4. L'autorizzazione e' altresi' revocata nel caso in cui trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attivita', ovvero nel caso di interruzione dell'attivita' della scuola che si protragga per oltre una stagione, oppure qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento autorizzativo. 5. Le scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata autorizzate sono tenute a comunicare alla provincia competente entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, lo statuto-regolamento, la sede e i recapiti.