Art. 4.
                           Aspirante guida

    1. L'aspirante guida puo' svolgere le attivita' di cui all'Art. 5
comma  1, lettere a), b), c) e d), con esclusione delle ascensioni di
maggiore   impegno,   individuate   con  provvedimento  della  giunta
regionale  sentito  il  collegio  regionale  della  guide  alpine; il
divieto  di  cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte
di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.
    2.   L'aspirante   guida   deve  conseguire  il  grado  di  guida
alpina-maestro  di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello
in  cui  ha  conseguito  l'abilitazione  tecnica  all'esercizio della
professione come aspirante guida; in mancanza, egli decade di diritto
dall'iscrizione nell'albo professionale di cui all'Art. 6.