Art. 4. Aspirante guida 1. L'aspirante guida puo' svolgere le attivita' di cui all'Art. 5 comma 1, lettere a), b), c) e d), con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, individuate con provvedimento della giunta regionale sentito il collegio regionale della guide alpine; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo. 2. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida; in mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale di cui all'Art. 6.