Art. 7. Trasferimento e aggregazione temporanea 1. Le guide alpine e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali di altre Regioni o province autonome, che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto, devono richiedere il trasferimento al corrispondente albo professionale della Regione del Veneto. La domanda, indirizzata al presidente del collegio regionale delle guide, deve riportare: i dati anagrafici del soggetto, la data di conseguimento dell'abilitazione tecnica, il collegio di provenienza e il numero di iscrizione al relativo albo; 2. Il trasferimento e' disposto dal collegio regionale delle guide a condizione che l'interessato sia in possesso dei requisiti di cui all'Art. 6, comma 3. 3. Le guide alpine iscritte negli albi professionali di altre Regioni o province autonome che intendano svolgere temporaneamente la professione nella Regione del Veneto e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, devono richiedere l'aggregazione temporanea all'albo delle guide del collegio regionale del Veneto. Essi sono tenuti ad applicare tariffe non superiori a quelle praticate dalla locale scuola di alpinismo, sci alpinismo e arrampicata. 4. L'aggregazione e' disposta dal collegio regionale delle guide; non puo' essere disposta nei confronti di aspiranti guida. 5. L'esercizio della professione da parte di guide alpine-maestri di alpinismo o di aspiranti guida provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso dei requisiti stabiliti dall'Unione internazionale delle associazioni guide di montagna (UIAGM), purche' non svolto in modo stabile nel territorio della Regione non e' subordinato all'iscrizione all'albo.