Art. 7.
               Trasferimento e aggregazione temporanea

    1.  Le  guide  alpine  e  gli aspiranti guida iscritti negli albi
professionali  di  altre  Regioni  o province autonome, che intendano
esercitare  stabilmente  la professione nel Veneto, devono richiedere
il  trasferimento  al corrispondente albo professionale della Regione
del  Veneto.  La  domanda,  indirizzata  al  presidente  del collegio
regionale   delle  guide,  deve  riportare:  i  dati  anagrafici  del
soggetto,  la  data  di  conseguimento  dell'abilitazione tecnica, il
collegio di provenienza e il numero di iscrizione al relativo albo;
    2.  Il  trasferimento  e'  disposto  dal collegio regionale delle
guide a condizione che l'interessato sia in possesso dei requisiti di
cui all'Art. 6, comma 3.
    3.  Le  guide  alpine  iscritte negli albi professionali di altre
Regioni o province autonome che intendano svolgere temporaneamente la
professione  nella Regione del Veneto e, comunque, per un periodo non
superiore  a  sei  mesi,  devono richiedere l'aggregazione temporanea
all'albo  delle  guide  del  collegio regionale del Veneto. Essi sono
tenuti  ad  applicare  tariffe non superiori a quelle praticate dalla
locale scuola di alpinismo, sci alpinismo e arrampicata.
    4. L'aggregazione e' disposta dal collegio regionale delle guide;
non puo' essere disposta nei confronti di aspiranti guida.
    5. L'esercizio della professione da parte di guide alpine-maestri
di  alpinismo o di aspiranti guida provenienti dall'estero con i loro
clienti,    in   possesso   dei   requisiti   stabiliti   dall'Unione
internazionale  delle associazioni guide di montagna (UIAGM), purche'
non  svolto  in  modo  stabile  nel  territorio  della Regione non e'
subordinato all'iscrizione all'albo.