Art. 9. Commissione d'esame per il conseguimento delle qualifiche 1. La commissione d'esame per il conseguimento delle qualifiche di aspirante guida alpina e di guida alpina-maestro di alpinismo e' cosi' composta: a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente; b) il presidente del direttivo del collegio regionale delle guide o suo delegato; c) tre guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore nazionale di cui all'Art. 7, comma 8, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, designati dal direttivo del collegio regionale delle guide; d) due o piu' esperti nelle materie d'esame. 2. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente regionale. 3. I componenti effettivi e supplenti della commissione di cui al comma 1 sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale. La commissione dura in carica quattro anni. 4. Ai componenti esterni della commissione e' corrisposta un'indennita' di partecipazione per ogni giornata di seduta nella misura di Euro 51,65; agli stessi e' altresi' corrisposto, ove spettante, il rimborso delle spese sostenute nella misura e secondo le modalita' previste dalla vigente normativa per i dirigenti regionali. 5. I componenti della commissione, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, sono assicurati per rischi di responsabilita' civile verso terzi e per gli infortuni. La giunta regionale stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo modalita' e massimali.