Art. 9.
      Commissione d'esame per il conseguimento delle qualifiche

    1.  La  commissione d'esame per il conseguimento delle qualifiche
di  aspirante  guida alpina e di guida alpina-maestro di alpinismo e'
cosi' composta:
      a) il dirigente della struttura regionale competente in materia
di sport, con funzioni di presidente;
      b) il  presidente  del  direttivo  del collegio regionale delle
guide o suo delegato;
      c) tre  guide  alpine-maestri  di  alpinismo  in  possesso  del
diploma  di  istruttore  nazionale  di cui all'Art. 7, comma 8, della
legge  2 gennaio  1989,  n.  6,  designati dal direttivo del collegio
regionale delle guide;
      d) due o piu' esperti nelle materie d'esame.
    2. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da
un dipendente regionale.
    3. I componenti effettivi e supplenti della commissione di cui al
comma  1  sono  nominati  con  decreto  del  presidente  della giunta
regionale. La commissione dura in carica quattro anni.
    4.   Ai  componenti  esterni  della  commissione  e'  corrisposta
un'indennita'  di  partecipazione  per  ogni giornata di seduta nella
misura  di  Euro  51,65;  agli  stessi  e'  altresi' corrisposto, ove
spettante,  il  rimborso delle spese sostenute nella misura e secondo
le  modalita'  previste  dalla  vigente  normativa  per  i  dirigenti
regionali.
    5.  I componenti della commissione, nell'esercizio delle funzioni
previste   dalla  presente  legge,  sono  assicurati  per  rischi  di
responsabilita'  civile  verso  terzi  e per gli infortuni. La giunta
regionale  stipula  le  relative  polizze di assicurazione stabilendo
modalita' e massimali.