Art. 7.
                          Cessioni gratuite
    1.  La  giunta regionale con propria deliberazione ha facolta' di
disporre il trasferimento in proprieta' a titolo gratuito di porzioni
di terreno di scarsa rilevanza economica e comunque di superficie non
superiore  ad  un  ettaro,  originate  dalla realizzazione di strade,
sistemazioni  idrauliche  o  altre  opere  pubbliche,  ai comuni o ai
soggetti pubblici titolari dell'opera pubblica connessa.
    2. Al trasferimento, si provvede mediante verbali di consegna che
costituiscono titolo per la trascrizione e per le volture catastali.