Art. 8. P e r m u t e 1. Per fini di utilita' generale, di razionalizzazione funzionale della gestione patrimoniale, oppure in relazione a particolari situazioni immobiliari, la giunta regionale con propria deliberazione, puo' disporre che si proceda alla permuta di beni del patrimonio regionale con beni in proprieta' di altri soggetti pubblici o privati. 2. La permuta e' effettuata a trattativa privata in ragione della specificita' dei beni interessati, previa stima degli stessi, da effettuare con le procedure di cui all'Art. 21. 3. Qualora il valore di stima dei beni non coincida si procede a conguaglio. Il conguaglio dovuto dalla Regione o dal terzo contraente non puo' essere superiore ad un quarto del valore del bene di proprieta' regionale.