Art. 8.
                            P e r m u t e
    1. Per fini di utilita' generale, di razionalizzazione funzionale
della  gestione  patrimoniale,  oppure  in  relazione  a  particolari
situazioni    immobiliari,    la   giunta   regionale   con   propria
deliberazione,  puo' disporre che si proceda alla permuta di beni del
patrimonio  regionale  con  beni  in  proprieta'  di  altri  soggetti
pubblici o privati.
    2. La permuta e' effettuata a trattativa privata in ragione della
specificita'  dei  beni  interessati,  previa  stima degli stessi, da
effettuare con le procedure di cui all'Art. 21.
    3.  Qualora il valore di stima dei beni non coincida si procede a
conguaglio. Il conguaglio dovuto dalla Regione o dal terzo contraente
non  puo'  essere  superiore  ad  un  quarto  del  valore del bene di
proprieta' regionale.