Art. 10.
                    Presidente e vice presidente
    Il   CRAM   e'  presieduto  dal  componente  la  giunta  preposto
all'emigrazione o suo delegato.
    Il   CRAM   elegge  nel  proprio  seno  un  vice  presidente  che
sostituisce  il presidente o il suo delegato nei casi di assenza o di
impedimento.
    Il  vice  presidente  e'  eletto  con  voto  limitato a uno tra i
componenti previsti al punto c) del precedente Art. 4.
    E'  dichiarato eletto il componente che abbia ricevuto il maggior
numero dei voti validi.